Art. 7.

      1. L'incentivo fiscale previsto dalla presente legge si applica anche in relazione agli acquisti di singole unità immobiliari a destinazione residenziale e alle relative pertinenze, facenti parte di edifici sui quali sono stati eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione

 

Pag. 8

dell'immobile, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, riguardanti interi fabbricati. In tale caso la detrazione relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta all'acquirente o all'assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 80.000 euro.
      2. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 si applica anche in relazione agli acquisti di fabbricati residenziali:

          a) risultanti da interventi di demolizione o di fedele ricostruzione;

          b) realizzati nell'ambito di iniziative comprese in programmi integrati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e successive modificazioni, o in programmi similari, comunque denominati, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.